«Il suicidio assistito non è un atto medico»

Sul tema della depenalizzazione di alcuni casi di aiuto al suicidio decisa dalla Corte costituzionale, la mia intervista al presidente dell’Ordine dei medici di Roma, Antonio Magi, con la distinzione che per il medico il Codice deontologico non va contro, ma oltre la legge, rappresenta un vincolo in più. L’articolo è comparso su Avvenire ieri, giovedì 10 ottobre nelle pagine della sezione è vita.

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Antonio Magi

«Non può essere il medico a realizzare il suicidio assistito per un semplice motivo: non è un atto medico. Si chiama il medico o si va in Pronto soccorso quando si sta male, e il medico interviene per salvare la vita: quello è l’atto medico. La nostra stella polare è il Codice deontologico, che vieta di provocare la morte del paziente». Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma, il più grande d’Europa per numero di iscritti (sono circa 42mila), ribadisce la posizione che dal mondo medico è stata esposta in modo quasi unanime da quando la Corte costituzionale, con l’ordinanza 207 del 2018, aveva chiesto al Parlamento di depenalizzare certe fattispecie dell’aiuto al suicidio: «Anche nella sentenza del mese scorso, la Corte si è ben guardata dall’indicare il medico come esecutore delle volontà di suicidio. E ritengo che non sarà facile cambiare il nostro Codice deontologico».

Dopo la sentenza della Corte costituzionale, i medici dovranno partecipare alle procedure del suicidio assistito?

Parlo da presidente di un Ordine dei medici, che è organo sussidiario dello Stato, e ha le sue regole legate all’etica della professione disciplinate dal Codice deontologico. E questo – all’articolo 17 – vieta al medico di procurare la morte del paziente, anche su sua richiesta. Il che non significa non assistere il malato nel migliore dei modi, cercando di non farlo soffrire, accompagnandolo non solo fisicamente ma anche psicologicamente al passaggio finale della vita. La Corte costituzionale è intervenuta a interpretare in modo moderno l’articolo 580 del Codice penale, che risale agli anni Trenta, quando apparecchiature e conoscenze mediche non avevano le possibilità tecniche di oggi per mantenere in vita persone in fase terminale di malattia. Osservi peraltro che la Corte costituzionale ha stabilito un principio giuridico, ma non ha indicato chi deve materialmente dare avvio al suicidio assistito. Noi possiamo fare la diagnosi, certificare che la malattia ha un esito letale, che il paziente è o non è in fase terminale: ma non aiutare nel suicidio.

La Consulta ha chiesto al Parlamento di intervenire. Ma se la legge indicherà il dovere del medico nella procedura di suicidio assistito?

La Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di fare una legge che rispetti una serie di condizioni. E se la legge indicasse il medico non credo che non possa riconoscergli l’obiezione di coscienza. Si tratta infatti di un atto che stravolge completamente il significato stesso di atto medico: il medico interviene per salvare una vita, andiamo dal medico o in Pronto soccorso se stiamo male. Ci dovrebbero spiegare perché dovremmo compiere un atto che è il contrario della nostra professione. La legge può decidere di incaricare un funzionario, un pubblico ufficiale, un militare, al limite un parente. Ma indicare un medico creerebbe enormi problemi. E non lo sottrarrebbe all’azione disciplinare per aver violato il Codice deontologico.

Quindi anche in presenza di una legge che incaricasse il medico, l’Ordine sanzionerebbe un proprio iscritto qualora questo si prestasse a realizzare un suicidio assistito?

Oggi, se all’Ordine dei medici arriva un esposto su un collega che si è prestato a questa operazione, non si può far altro che mandare il medico alla Commissione disciplinare. Sono contrari sia la parte proemiale del Codice, il giuramento di Ippocrate, sia l’articolo 3 che dice chiaramente che il medico deve salvaguardare la vita, sia l’articolo 17 che vieta espressamente questa pratica. Se non cambiasse il Codice deontologico, anche con una legge il procedimento disciplinare rimarrebbe.

Ma il Codice deontologico può essere contrario alla legge?

Intanto vorrei che prima di approvare una tale legge il Parlamento ci desse la possibilità di spiegare l’incoerenza di obbligare il medico a un atto che è l’opposto dei suoi doveri professionali. Ma, obiezione di coscienza a parte, l’obbligo del Codice deontologico resta: un conto è la depenalizzazione che vale per ogni cittadino, un altro è il comportamento eticamente rilevante di un medico. Come Ordine professionale abbiamo un Codice che autoregolamenta la nostra professione, un po’ come succede al Csm per i magistrati. Si può certo cambiare il Codice deontologico, ma non sarà facile: ci vuole un ampio consenso tra i presidenti degli Ordini, e credo che attualmente il consenso sia sul versante opposto, di riconoscere il nostro dovere di tutelare la salute e la vita e non procurare la morte. Pensi che anche di fronte a un aspirante suicida che ha mancato il suo obiettivo io medico ho il dovere di intervenire perché posso sempre pensare che nel frattempo potrebbe aver cambiato idea.